Ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. h) n. 1 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), il legislatore delegato dovrà prevedere la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Sarà stabilito che, qualora gli stessi siano acquistati per effetto di donazione, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante.
Secondo il vigente art. 68 co. 2, ultimo periodo, del TUIR, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell’INVIM e dell’imposta di successione.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Ddl. delega fiscale, la previsione in argomento si pone l’obiettivo di regolarizzare gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita dalla loro cessione, entro un ristretto arco temporale, a terzi a opera dei donatari, attraverso l’introduzione di un principio analogo a quello vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, per i quali è stabilito che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.