La Corte di Cassazione ha ribadito che la natura pertinenziale del terreno edificabile è irrilevante, nell’ambito dell’applicazione della disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, in quanto tale norma non fa alcun riferimento alle pertinenze e precisa che, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la tassabilità delle plusvalenze sussiste “in ogni caso”.
Ciò significa – spiega la Corte – che la natura pertinenziale di un bene non ne esclude di per sè la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici e, quindi, l’assoggettabilità al pagamento della plusvalenza.
Lo stesso terreno, tuttavia, non è soggetto al pagamento dell’ICI (oltre che dell’IMU e della TASI stante il rinvio operato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 all’art. 2 del DLgs. 504/92) in quanto l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza scontano l’imposta unitamente al fabbricato.