Secondo la Cass. 21.2.2019 n. 5088, l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare la cessione di un edificio da demolire come cessione di terreni edificabili.
Inoltre, la sentenza enuncia i seguenti principi in tema di plusvalenze immobiliari imponibili per i soggetti non imprenditori ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR:
– la distinzione tra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva, che in via analogica non ammette un tertium genus;
– la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste;
– nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile.