Cessione gratuita di beni deperibili o di valore non superiore a 15.000 euro – Comunicazione all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 396 della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha introdotto alcune semplificazioni nella disciplina concernente gli obblighi comunicativi necessari a vincere la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97 in caso di cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 n. 12) del DPR 633/72 (enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione , istruzione, studio o ricerca scientifica e Onlus).
In base all’art. 1 del DPR 441/97, infatti, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. Tuttavia l’art. 2 co. 2 lett. a) del medesimo decreto prevede che, in caso di cessioni gratuite di beni nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 n. 12) del DPR 633/72, la presunzione di cessione può essere vinta presentando, fra l’altro, una comunicazione scritta all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza.
A seguito delle modifiche introdotte, a partire dall’1.1.2016, la soglia di costo dei beni entro la quale non è necessario effettuare tale comunicazione viene innalzata da 5.164,57 a 15.000,00 euro. Inoltre, viene previsto l’esonero dall’obbligo comunicativo qualora le cessioni gratuite nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 n. 12) del DPR 633/72 riguardino beni facilmente deperibili, indipendentemente dal loro costo di acquisto.

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