Nella sentenza 9.4.2018 n. 8619, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con riferimento a operazioni realizzate durante la vigenza della precedente disciplina, gli uffici potevano riqualificare in cessione di azienda le cessioni totalitarie di partecipazioni senza provare l’intento antielusivo e senza obbligo di instaurazione del contraddittorio. Il nuovo art. 20 del DPR 131/86, avendo natura innovativa, non può essere applicato retroattivamente.