La Cassazione, con la sentenza 12.1.2017 n. 562, ha sancito l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente sulla base delle risultanze di una verifica effettuata nei confronti di terzi, se il verbale relativo alla verifica del terzo non è allegato.
Nel caso specifico gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di un artista cui veniva contestata l’omessa dichiarazione di presunti compensi quantificati sulla base di una verifica effettuata nei confronti di una terza società.
I giudici hanno affermato che, secondo l’art. 7 della L. 212/2000, se nella motivazione di un avviso si fa riferimento ad un altro atto per relationem, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Conseguentemente, la non allegazione del pvc della società all’accertamento relativo all’artista costituisce violazione della predetta norma e comporta l’illegittimità del provvedimento.
Nella sentenza è stata data rilevanza alla mera omessa allegazione, senza tener conto se l’accertamento riportasse, quanto meno, il contenuto essenziale del verbale non allegato.