Chiusura d’ufficio delle partita IVA inattive (provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che procederà alla chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato attività d’impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti. Lo prevede l’art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72, introdotto dal DLgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016.
I soggetti individuati dall’Agenzia delle Entrate sono i possessori di partita IVA che, nelle tre annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
In tale situazione:
– l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto potenzialmente inattivo una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
– il destinatario ha la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti;
– a seguito del confronto, gli Uffici possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza.

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