Con la nota 11.2.2016 n. 3223, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, operanti in settori privi di ammortizzatori sociali e senza un fondo di solidarietà, all’occorrenza possono scegliere se ricorrere alla CIG in deroga oppure alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale. Tale indicazione si è resa opportuna alla luce delle modifiche apportate, dal 2016, alla regolamentazione relativa al fondo di solidarietà residuale per volontà del DLgs. 148/2015, nonché per effetto del rifinanziamento della CIG in deroga, previsto dal co. 304 dell’art. 1 della L 208/2015 (legge di stabilità 2016). In particolare, si ricorda che l’art. 29 del DLgs. 148/2015 ha cambiato il nome del Fondo di solidarietà residuale che, dall’1.1.2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale, ed ha apportato alcune modifiche alla relativa disciplina, abbassando la soglia dimensionale aziendale da cui discende l’obbligo di iscrizione, prevedendo che la piena operatività del Fondo si realizzerà solamente dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. A regime, la generalità delle aziende che operano in settori non coperti da CIG e in cui non è vigente un fondo di categoria, confluiranno nel FIS che garantirà, ai dipendenti, un ammortizzatore sociale. In tale scenario, si colloca anche l’avvenuto rifinanziamento della CIG in deroga per mano della legge di stabilità 2016, in relazione al quale la nota ministeriale precisa che per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, vi è la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni del predetto Fondo. Sul punto, spetta all’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti in argomento non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.