La Cig in deroga (CIGD) 2016, a cui potranno accedere i datori di lavoro esclusi da CIGO e CIGS per i lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi all’inizio del periodo d’intervento, è disciplinata:
– dal DLgs 148/2015, che detta principi generali da coniugare con valide le regole applicative previste dal decreto Lavoro-Economia 83473/2014
– dall’art. 1 co. 304 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che, sulla base della L. 92/2012, ha incrementato il finanziamento del sussidio di 250 milioni di euro e ha stabilito un limite massimo di possibile utilizzo di tre mesi nell’arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento di CIGD, a decorrere dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2016.
Il Min. Lavoro, con le note 40/3223 dell’11.2.2016 e 40/4831 dell’1.3.2016, ha precisato, inoltre, che i datori di lavoro esclusi da CIGO e CIGS che rientrino nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) possano optare per l’accesso al trattamento della CIG in deroga nei limiti previsti dalla normativa o, alternativamente, per le misure previste dal FIS o da quelli bilaterali.
Tra l’altro, la normativa che regolamenta il Fondo, istituito dal DLgs. 148/2015 in sostituzione del fondo di solidarietà residuale, prevede che, nelle more dell’emanazione del DM Lavoro-Economia che istituisca formalmente il FIS, i datori di lavoro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale possano fruire delle nuove prestazioni disciplinate dal Jobs Act.