Il Min. Lavoro, con il DM n. 95075/2016, ha stabilito che gli interessati possono richiedere la proroga della CIGS presentando apposita istanza allo stesso Ministero, una volta concluso l’accordo in sede governativa, senza che sia necessario compiere la procedura ordinaria (art. 25 del DLgs. 148/2015). Tale possibilità è contenuta nell’art. 21 co 4 del DLgs. 148/2015, che ha previsto, tra l’altro, una disponibilità di spesa annua di 50 milioni di euro per il triennio 2016 – 2018, per un periodo di tempo massimo di dodici, nove e sei mesi. Il DM n. 95075/2016 definisce i criteri di autorizzazione della proroga, che devono ricorrere congiuntamente, stabilendo che:
– dopo l’autorizzazione della CIGS sulla base di un programma di crisi aziendale, deve sussistere la concreta possibilità di una rapida cessione dell’azienda che porti al riassorbimento occupazionale;
– l’impresa deve aver concluso un accordo presso il Min. Lavoro, in presenza di quello dello sviluppo economico;
– è necessaria la predisposizione di un programma di sospensione dei lavoratori in base all’entità e ai tempi della cessione aziendale;
– deve essere previsto il riassorbimento occupazionale mediante la procedura sindacale per il trasferimento di azienda (art. 47 della L. 428/90).