La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.10.2017 n. 25462, è intervenuta sull’ipotesi in cui al patto di non concorrenza apposto ad un contratto di lavoro subordinato sia annessa una clausola di opzione che consenta al datore di lavoro di decidere, entro un determinato termine dalla cessazione del rapporto, se aderire o meno allo stesso. In tale ipotesi, il patto ex art. 2125 c.c.:
– in caso di esercizio dell’opzione da parte del datore, entra in vigore, acquistando immediatamente efficacia alle condizioni in esso specificate;
– in caso contrario, non entra in vigore.
Nella specie, la società non si era avvalsa dell’opzione e il lavoratore ne era stato messo a conoscenza. La Suprema Corte, ritenendo la clausola in questione legittima, trae le conseguenze del suo mancato esercizio, negando il diritto del dipendente al corrispettivo stabilito in suo favore in un patto di non concorrenza mai perfezionatosi.
Con la sentenza 8715/2017, pur con riguardo alla medesima parte datoriale, il giudice di legittimità si era, invece, espresso nel senso della nullità della suddetta clausola.