Fra le novità introdotte dal DLgs. attuativo della L. 155/2017 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) va segnalata la disciplina in materia di contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui all’art. 179, che modifica la disciplina di cui all’art. 74 del RD 267/42.
Più precisamente, l’art. 74 del RD 267/42 stabilisce che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
In altre parole, dal testo della disposizione si ricava che il curatore, in caso di subingresso, deve pagare integralmente il prezzo non solo delle prestazioni rese e dei servizi erogati successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma anche delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima che sia intervenuta tale dichiarazione.
L’art. 179 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza stabilisce, invece, al co. 1, che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Il co. 2 prevede, poi, che il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Il che significa che i crediti derivanti da prestazioni rese o da servizi erogati prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale potranno essere pagati come crediti concorsuali.