Dall’1.1.2016, diventano operative le previsioni in tema di collaborazioni a progetto e coordinate e continuative disposte dal Codice dei contratti (DLgs. 81/2015).
Da tale data, fatte salve alcune eccezioni tassativamente previste, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione va letta congiuntamente all’art. 52 del DLgs. 81/2015, recante:
– da un lato, l’abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (25.6.2015), degli artt. 61 – 69 del DLgs. 276/2003 sul contratto a progetto e dell’art. 69-bis del medesimo DLgs. sulla presunzione di “falsità” delle partite IVA introdotta dalla L. 28.6.2012 n. 92 (c.d. “legge Fornero”);
– dall’altro, l’espressa salvezza di quanto disposto dall’art. 409 c.p.c. sui “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Sono fatte espressamente salve dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni:
– per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
– prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali (vale a dire, le professioni “ordinistiche”);
– prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
– rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
– stipulate, non oltre il 31.12.2016, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni.
In questi casi limitati, potranno continuare a essere stipulati contratti aventi ad oggetto collaborazioni coordinate e continuative, anche etero organizzate.