Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Sgravio contributivo ex Ddl. di stabilità 2016 (parere Fondazione studi consulenti del lavoro n. 3/2015)

Con il parere n. 3/2015, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha affermato che i contratti di lavoro subordinato stipulati nel 2016 per stabilizzare le collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 54 del DLgs. 81/2015) possono beneficiare dello sgravio contributivo, previsto dal Ddl. di stabilità 2016, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il dubbio sulla compatibilità tra le predette misure emergeva dall’art. 31 del DLgs. 150/2015, che esclude gli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente (nel caso specifico, di stabilizzare le collaborazioni). La Fondazione ha ritenuto la compatibilità tra sgravio e stabilizzazione posto che “non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione”; infatti, la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti e, solo in seguito, la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore (ossia, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che perduri per un periodo non inferiore a dodici mesi).

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