Collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente – Conseguenze – Chiarimenti ministeriali (circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3)

Con la circolare 1.2.2016 n. 3, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”), nella parte in cui:
– dispone l’abrogazione, a partire dal 25.6.2015, del lavoro a progetto, facendo salva la possibilità, da un lato, di proseguire i contratti a progetto in corso a tale data fino alla scadenza e, dall’altro, di stipulare nuovamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali ai sensi dell’art. 409 c.p.c. (art. 52);
– prevede, dall’1.1.2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione (sia le co.co.co. stipulate dal 25.6.2015 che le collaborazioni a progetto in atto a tale data e transitoriamente ancora in essere, con l’eccezione delle collaborazioni elencate dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 81/2015) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed “etero-organizzate” dal committente in relazione ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2 co.1).
Il Ministero, in particolare, spiega che:
– l'”etero-organizzazione” ricorre ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare orari e a svolgere l’attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente. Per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti, mentre sono “continuative” le prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
– l’accertamento della contestuale ricorrenza di tali condizioni determina l’applicazione di “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”, nonché l’irrogazione delle sanzioni per l’inadempimento degli obblighi – anch’essi attinenti a tale disciplina – in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di assunzione).
L’ultima parte della circolare è dedicata alla procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e dei titolari di partita IVA prevista dall’art. 54 del DLgs. 81/2015, il ricorso alla quale – chiarisce la circolare in commento – consente, ove vengano rispettate le prescritte condizioni, di godere non solo dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto, ma anche dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

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