In relazione a Cass. 9416/2017 che, in ordine alla previgente disciplina, ha ribadito la configurabilità della prorogatio nei confronti dei sindaci dimissionari, si osserva, innanzitutto, come alla luce della disciplina vigente, il CNDCEC (nella Norma di comportamento 1.6) abbia sostenuto che le dimissioni del sindaco producano effetto immediato a prescindere dalla sostituibilità del medesimo, a cui peraltro la società è tenuta (art. 2400 co. 3 c.c.).
Al riguardo, inoltre, il MISE ha chiarito che:
-spetta agli amministratori procedere, entro trenta giorni, all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio di sindaco;
-decorsi i trenta giorni senza che gli amministratori abbiano provveduto, le risultanze del Registro delle imprese non saranno allineate alla reale situazione della società, rendendosi pertanto necessaria l’iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco ai sensi dell’art. 2190 c.c. In questa seconda ipotesi, il sindaco dimissionario può sollecitare il Registro delle imprese a procedere con l’iscrizione d’ufficio (ex art. 9 della L. 241/90).