Collocamento obbligatorio – Novità del DLgs. 151/2015

Come nelle previsioni del DLgs. 151/2015, la riforma delle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili dovrebbe completare il suo iter entro il 23.3.2016, ossia entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto attutivo del Jobs act, avvenuto il 24.9.2015. Nel frattempo, tale provvedimento ha introdotto alcune novità che cambieranno gli adempimenti delle aziende, come ad esempio nel caso del collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese con 15 dipendenti, per le quali, a partire dall’1.1.2017, l’assunzione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Sul punto, si osserva inoltre che la riforma ha generalizzato la chiamata nominativa del lavoratore disabile, rendendo residuale l’avviamento numerico da parte dei servizi competenti, solo in caso di inadempimento delle aziende nei 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assunzione. Per quanto concerne gli incentivi previsti per le assunzioni di disabili, si segnala che dall’1.1.2016 non sono più le Regioni a erogarli ma l’INPS, con il sistema del conguaglio contributivo. La durata totale sarà di 36 mesi nella misura del 70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79%. La misura scende al 35% quando la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67% e il 79%.
L’incentivo potrà essere del 70% nel caso di assunzione di disabile intellettivo o psichico con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questa ipotesi, l’agevolazione è riconosciuta per 60 mesi, mentre se l’assunzione avviene con contratto a termine di almeno 12 mesi il beneficio è riconosciuto per la durata del contratto.

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