Il regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, subirà delle importanti modifiche ad opera della prossima legge di stabilità.
Il regime attualmente in vigore
La normativa ( legge 190/2014) ad oggi prevede che tale regime sia riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti (sono indicati nell’allegato n. 4 annesso alla legge n. 190/2014);
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’impresa e dell’arte o della professione (si applica il c.d. principio di cassa).
Infine, sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Sono, inoltre, previste delle semplificazioni contabili e fiscali.
Le novità dal 2016
Le novità introdotte con la legge di stabilità 2016 sono le seguenti:
– viene eliminata la lettera d) dell’art. 1, comma 54, legge n. 190/2014, che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
– viene inserita la lettera d-bis) all’art. 1, comma 57, con cui si dispone che sono esclusi dal regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
– viene ridotta dal 15% al 5% la misura ordinaria dell’aliquota d’imposta,ma solo per i primi cinque anni di attività; dal sesto anno si ritorna al 15%.
– vengono rivisti, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge;
– viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.