La Cassa Forense ha evidenziato che non è possibile la compensazione prevista di recente dall’art. 1 co. 778 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) dei crediti degli avvocati per onorari da gratuito patrocinio con i contributi dovuti alla Cassa stessa.
Inoltre, da un lato, è ammessa la compensazione per le parcelle maturate prima del 2016 e non ancora saldate solo con imposte e tasse, con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali, dall’altro viene esclusa per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense.