L’art. 17 del DLgs. 241/97, come modificato dal DL 124/2019, prevede che i crediti annuali o infra-annuali IVA, quelli relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Per le imposte sui redditi e l’IRAP, ciò opera a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (per l’IVA la preclusione sussisteva anche prima).
Visto che il termine di presentazione delle dichiarazioni reddituali è il 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, il contribuente con un credito per imposte dirette da utilizzare in compensazione, che presenta in data 30 novembre il modello REDDITI da cui tale posizione emerge, non potrà utilizzare prima del 10 dicembre detto credito, che si riferisce al periodo d’imposta precedente.
Pertanto, pare probabile, che i contribuenti anticiperanno il momento di presentazione della dichiarazione per poter precorrere il momento in cui adottare la compensazione.
Per il modello reddituale presentato anticipatamente, sarebbe comunque sempre consentito presentare dichiarazione correttiva nei termini di scadenza ordinariamente previsti.