Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Condizioni di accesso (nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria marzo 2016 n. 4)

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2016, ha esaminato le condizioni di accesso e il funzionamento della procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, alla luce delle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2015.
In particolare, quanto ai presupposti per l’avvio della procedura (artt. 6 e 7 della L. 3/2012), il documento evidenzia che possono ricorrervi sia gli operatori economici non assoggettabili alla L. fall. di cui al RD 267/42 (né ad altre procedure, come l’amministrazione straordinaria) sia i consumatori.
Possono, poi, accedere alla procedura imprenditori agricoli, associazioni professionali e start up innovative.
Per attivare la procedura, poi, il debitore:
– deve essere in stato di sovraindebitamento;
– non deve aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
– non deve aver subito, per cause imputabili allo stesso, l’annullamento o la risoluzione di un accordo sottoscritto con i creditori;
– non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

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