La Commissione di diritto civile del Comitato notarile del Triveneto ha elaborato alcuni nuovi orientamenti in materia civilistica.
Tra di essi, si segnala quanto chiarito in tema di acquisto di immobili in costruzione (per i quali, a norma dell’art. 8 del DLgs. 122/2005, è obbligatoria l’iscrizione di ipoteca sull’immobile). In particolare, viene chiarito che l’immobile acquistato in corso di costruzione non può essere oggetto di atti di compravendita in assenza del titolo irrevocabilmente idoneo alla cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, atteso che la mera estinzione del debito, a cui garanzia l’ipoteca è stata iscritta, non è sufficiente a procedere al rogito in quanto il procedimento di cancellazione automatica consente alla banca di domandare, nei 30 giorni successivi all’estinzione, la “permanenza” dell’ipoteca.
Ebbene, secondo il Triveneto, l’art. 8 del DLgs. 122/2005, ove vieta la stipula dell’atto di compravendita degli immobili in costruzione «se anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile», deve ritenersi applicabile non solo alle ipoteche volontarie (e cioè quelle concesse a fronte di un finanziamento) ma, in via estensiva, anche alle ipoteche giudiziali (pure se iscritte in relazione per debiti non discendenti da un contratto di finanziamento).
Inoltre, il notariato precisa che il divieto di cui all’art. 8 del DLgs. 122/2005 si applica, in presenza di ipoteca, anche al rent to buy che abbia ad oggetto immobili in corso di costruzione nel momento in cui il contratto viene stipulato, se il locatore è l’impresa costruttrice e se il conduttore è una persona fisica.