La C.G.T. I Reggio Emilia, con la sentenza 15.12.2023 n. 240/1/23, ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico da attribuirsi, ai fini del trattamento impositivo indiretto, al contratto di compravendita immobiliare contenente una clausola in forza della quale la parte acquirente assume l’obbligo di conferire ad un terzo (nel caso di specie, una banca) un mandato irrevocabile di pagamento, a saldo del prezzo, a favore del creditore della parte venditrice.
Per il giudice tributario, la clausola relativa al pagamento del corrispettivo costituisce una mera indicazione del destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 1188 c.c. e non (come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria) una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. da assoggettarsi, in quanto “atto distinto” dal contratto principale ex art. 21 del DPR 131/86, all’imposta proporzionale di registro di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Viene, dunque, conclusivamente affermato che il contratto di compravendita immobiliare con il quale l’acquirente abbia assunto l’impegno di pagamento del prezzo in favore del creditore della parte venditrice costituisce, ai fini della liquidazione delle imposte di bollo e di registro, un negozio unitario.