Comunicazione bonaria – Prova della notifica (C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6378/2/15)

C.T. Reg. Roma 1.12.2015 n. 6378/2/15 ha sancito che se il contribuente, in sede di ricorso contro una cartella scaturente da controllo formale della dichiarazione, eccepisce la mancata notifica dell’avviso bonario, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che tale notifica sia avvenuta.
E’ quindi necessario produrre un documento, come l’avviso di ricevimento, che dimostri l’avvenuta ricezione dell’avviso ad opera del contribuente.
Se, come peraltro ammesso dalla legge, l’avviso bonario è stato recapitato ad esempio tramite posta ordinaria (senza quindi alcuna prova della ricezione), l’ente impositore non può che accollarsi il rischio di un’eventuale soccombenza in giudizio.
Evidenziamo che, secondo la Cassazione, il difetto di avviso bonario, nel controllo formale, causa la nullità del ruolo (Cass. 4.7.2014 n. 15312).

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