La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle bollette doganali, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, a decorrere dal 2017 non contempla esclusioni specifiche per le fatture riferite alle operazioni da/verso l’estero.
Alcune fatture sono valorizzate indicando uno speciale codice identificativo nel campo “Natura dell’operazione” del tracciato di invio dei dati:
– le cessioni di beni intra-UE e le cessioni all’esportazione (comprese quelle in regime del margine), in quanto operazioni non imponibili IVA, sono identificate con il codice “N3″;
– le prestazioni di servizi “fuori campo” IVA con il codice “N2″ (lo stesso dovrebbe valere per i servizi B2B a soggetti passivi UE e per le cessioni di beni ubicati all’estero verso soggetti passivi UE);
– gli acquisti di servizi da soggetti non residenti in reverse charge, mediante l’integrazione della fattura ricevuta dal prestatore UE ovvero documentati con autofattura (se il fornitore è extra-UE), sono identificati con “N6″;
– gli acquisti intracomunitari sono identificati con “N6″, fatta eccezione per gli acquisti intra non imponibili ai fini IVA (codice “N3″) o esenti (codice “N4″) ex art. 42 del DL 331/93.