L’art. 16-bis co. 1 del DLgs. 546/92 ha introdotto l’obbligo di comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo PEC alla segreteria della Corte di giustizia tributaria dinanzi alla quale pende il giudizio e alle parti costituite.
In mancanza di tale comunicazione, è previsto che la segreteria “non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria”.
La modifica si applica ai ricorsi, di primo e di secondo grado, notificati dal 2.9.2024.