Ai sensi dell’art. 2-bis del DL 11/2023 “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Seppur la norma di interpretazione autentica si riferisca alle disposizioni dell’art. 1 co. 894 della L. 197/2022 e dell’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, parrebbe che il principio in essa contenuto possa applicarsi anche a quelle recate dall’art. 1 co. 2 e 3 del DL 39/2024.
Ciò, in quanto l’art. 2-bis del DL 11/2023 è una norma espressamente interpretativa.