Per dare una ulteriore “stretta” alle opzioni di sconto e cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il DL 39/2024 (in vigore dal 30.3.2024) è intervenuto anche sulle spese relative a interventi che, pur inclusi nel “blocco”, consentivano di continuare a esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023.
Tali norme transitorie prevedevano (e tuttora prevedono) la possibilità di continuare a esercitare le opzioni sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17.2.2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori).
Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, l’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 stabilisce che sono inibiti dalle opzioni coloro che, alla data di entrata in vigore del DL 39/2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.