A partire dall’1.1.2017, tali soggetti, già obbligati alla presentazione del c.d. “spesometro” ai fini della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, saranno tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate in ciascun trimestre. Tuttavia, il nuovo obbligo non sembra ben coordinato sotto il profilo normativo, in quanto gli stessi soggetti non sono tenuti né all’emissione delle fatture (il documento viene emesso dall’acquirente nella forma dell’autofattura), né agli obblighi di registrazione (essendo obbligati esclusivamente a conservare e numerare progressivamente le fatture).
L’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture è stato disposto con esclusivo riferimento ai piccoli produttori agricoli situati nelle zone montane. Peraltro, i territori montani cui la norma fa riferimento sono quelli di cui all’art. 9 del DPR 601/73 e non i territori individuati ai fini dell’esenzione IMU.