Nel corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge del DL 193/2016, il testo originario del decreto ha subito numerose modifiche.
In particolare, sono stati emendati i termini di presentazione delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, previsti dall’art. 4 del decreto in argomento.
Per entrambe le comunicazioni, i dati dovranno essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, da comunicarsi entro il 16 settembre di ogni anno.
Inoltre, soltanto per il primo anno di applicazione (2017), la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25.7.2017 (mentre per i dati delle liquidazioni restano ferme le scadenze del 31 maggio e del 16 settembre).
Fra le altre novità introdotte in sede di conversione alla Camera si segnalano anche:
– l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture da parte dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché operanti nelle zone montane;
– l’estensione del credito d’imposta di 100 euro anche ai soggetti con volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro che opteranno per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
– la riduzione delle sanzioni previste in caso di omessa o irregolare trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA.