Comunicazione trimestrale dei dati IVA – Novità del DL 22.10.2016 n. 193

Nella data di ieri, 24.10.2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, che prevede rilevanti novità in materia fiscale.
In particolare, esso modifica l’art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, la trasmissione telematica, su base trimestrale, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (nonché delle relative variazioni) da parte dei soggetti passivi IVA.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2017, i dati delle fatture dovranno essere comunicati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Inoltre, il decreto introduce il nuovo art. 21-bis del DL 78/2010, in base al quale, a partire dall’1.1.2017, i soggetti passivi saranno tenuti a comunicare, sempre su base trimestrale, ed entro le medesime scadenze, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi adempimenti verranno abrogati, con decorrenza dall’1.1.2017:
– l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
– l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black list è invece rimandata all’anno successivo (a partire dalle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2017).
Infine, l’art. 4 del DL 193/2016 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo (resta invariato, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, entro il mese di febbraio 2017).

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>