Con sentenza n. 6239 del 31.3.2016, la Cassazione ha statuito la legittimità del pignoramento dell’intero bene, compreso nella comunione legale, da parte del creditore di una persona coniugata in regime di comunione legale. Al coniuge non debitore, in sede di distribuzione del ricavato, deve comunque essere attribuita la metà del ricavato lordo della vendita forzata.
Secondo i giudici, la comunione legale dei beni va considerata come una comunione “senza quote”, in cui i partecipanti a questa comunione, ossia i coniugi, risultano contitolari dei beni comuni nella loro interezza, senza potersi dire titolari di una specifica quota di comproprietà su di essi (a differenza, invece, della comunione “ordinaria”).
Pertanto, la pronuncia esclude l’illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all’esecuzione parti o quote del bene pignorato, in modo che la vendita forzosa abbia un esito diverso dalla vendita dell’intero bene oggetto della comunione legale.