L’art. 11 del DLgs. 148/2015, operando nell’ambito dell’impianto di riforma della cassa integrazione ordinaria (CIGO) voluto dal Jobs act (L. 183/2014), stabilisce che ai dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, venga corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.
Sul punto, si evidenzia che, una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in tempi non brevi dallo scadere del termine finale del periodo richiesto. Inoltre, il requisito della transitorietà dell’evento è legato sia alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali, sia alla ripresa dell’attività lavorativa, la quale deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori.
Invece, la “non imputabilità” della causa di sospensione dell’attività lavorativa consiste prevalentemente nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. In altri termini, il ricorso alla CIG deve essere considerato la “extrema ratio” per l’imprenditore che non riesce a far fronte alla situazione di crisi lavorativa temporanea con gli strumenti contrattuali e organizzativi a sua disposizione.