L’art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020 (che viene abrogato), prevede una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020, volte a potenziarne, snellirne e ampliarne l’operatività.
Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:
– la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento;
– l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
– la platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.
L’ABI ha diffuso una circolare per dare attuazione alle nuove misure.