La Corte di Giustizia, nella sentenza n. C-546/14, ha stabilito che l’imprenditore in stato di insolvenza, per estinguere le proprie passività con la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale viene proposto il pagamento solo in maniera parziale di un debito per IVA.
A tal fine, occorre l’accertamento di un esperto indipendente, attestante che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.
Secondo la Corte di Giustizia, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.