Il 24.11.2016 entra in vigore il DLgs. 203/2016, il quale, apportando specifiche modifiche al Testo Unico dell’Immigrazione (DLgs. 286/98), adegua alla direttiva 2014/36/UE la legislazione nazionale in materia di immigrazione dei lavoratori stagionali. In particolare, modificando l’art. 24 del TUI, si consente solo ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, ovvero turistico/alberghiero, la possiblità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale. Tale possiblità è riconosciuta in quanto i predetti datori di lavoro operano in settori caratterizzati da picchi di attività collegati al periodo delle vacanze o a quelli della raccolta e per i quali la domanda di lavoro è limitata a determinati periodi dell’anno. Inoltre, il decreto in argomento introduce importanti semplificazioni sulle condizioni di rilascio del nulla osta, anche pluriennale.
Ad esempio, il nuovo co. 3-ter dell’art. 5 del TUI semplifica le condizioni di rilascio dei permessi pluriennali agli stranieri che dimostrino di essere venuti in Italia per almeno una volta nel corso degli ultimi 5 anni per prestare attività stagionale.