Con la circ. 16.12.2016 n. 37, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune istruzioni in merito alle novità introdotte dal DLgs. 203/2016, il quale modificando l’art. 24 del DLgs. 286/98 (TUI), ha individuato nuove condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Tra i diversi chiarimenti, si segnalano quelli che riguardono due aspetti delicati oggetto di modifiche ad opera della nuova disciplina. Il primo riguarda la previsione del lavoro stagionale pluriennale, in merito al quale si precisa che, formalmente, il nulla osta al lavoro non conterrà più una durata temporale annuale prefissata corrispondente a quella usufruita nel periodo precedente di permanenza nel nostro Paese come lavoratore stagionale, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità, espresso in mesi per un massimo di 9, la cui collocazione temporale verrà determinata sulla base di quanto stabilito nel contratto di soggiorno.
Il secondo aspetto riguarda invece la conversione del permesso di soggiorno, che potrà avvenire solo nell’ambito delle quote, a condizione che venga riscontrato un periodo di almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e che siano rispettati i requisiti per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato.