Si esamina il problema della possibile riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di operazioni di conferimento d’azienda seguite da cessione di quote, in operazioni di cessione d’azienda. Ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità, emerge come:
– l’art. 20 del DPR 131/86 legittimi la tassazione isolata, ai fini dell’imposta di registro, del solo ed esclusivo atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di «imposta d’atto»;
– resta ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53-bis del DPR 131/86 alla disposizione antielusiva generale di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Pertanto, “ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria (come la fattispecie oggetto del giudizio) non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, ovvero di perfezionare ab origine un asset deal)”.