Anche la C.T. Prov. 12.2.2018 si pronuncia sull’applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86 , come modificato dall’art. 1 co. 87 della L. 205/2017.
In particolare, la Commissione ripercorre l’evolversi della questione, ricordando che:
– la Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2018 considera la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 come interpretativa e, quindi, avente efficacia retroattiva (C.T. Prov. Reggio Emilia 4/2/2018);
– secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2007/2018) la norma è innovativa e non può valere che per il futuro;
– nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la natura innovativa della norma, affermandone l’applicabilità agli atti notificati dall’1.1.2018.
La Commissione di Milano condivide che la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86 non possa essere retroattiva, ma afferma che la precedente versione
non deve necessariamente essere interpretata in senso contrastante alla “nuova”. Secondo la Commissione, è possibile accogliere un’interpretazione del previgente art. 20 costituzionalmente orientata dal principio di ragionevolezza. Pertanto, la Commissione accoglie l’indirizzo (minoritario) che, già prima della legge di bilancio, non riteneva legittimo riqualificare in atti di cessione di azienda i conferimenti seguiti dalla cessione di quote.