La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, in tema di notificazioni, se la consegna del plico avviene a persona addetta alla casa o a familiare convivente, l’omessa spedizione della raccomandata al contribuente non causa alcuna nullità (Cass. 18.2.2016 n. 3254).
Parte della giurisprudenza di merito, invece, appare di diverso avviso.
Vedasi, ad esempio, C.T. Prov. Campobasso 1.2.2016 n. 68, secondo cui, da un lato, è obbligatoria la procedura della L. 890/82 (ritenuta inoperante per gli atti fiscali dalla Corte di Cassazione), dall’altro, se il plico non è consegnato al contribuente occorre, e pena di nullità della notifica, la raccomandata spedita al contribuente stesso.