L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 disciplina la definizione delle somme iscritte a ruolo, che presuppone la domanda di parte con impegno a rinunciare all’eventuale ricorso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Ogni ruolo è soggetto a definizione, inclusi quelli delle Casse previdenziali private, come quella per i dottori commercialisti, gli avvocati e così via. I requisiti sono infatti due: “ruoli” inclusi nel periodo indicato affidati agli “agenti della riscossione”.
Gli importi dovranno essere pagati in massimo 4 rate, e l’ultima rata potrà avere come scadenza, al più tardi, il 15.3.2018.
Il contribuente deve versare per intero i tributi e i contributi, gli aggi di riscossione e gli interessi diversi da quelli di mora.
Vengono, invece, stralciati gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73) e le sanzioni amministrative, incluse quelle connesse ai contributi previdenziali.
Le esclusioni dalla sanatoria sono tassativamente indicate, e riguardano, ad esempio, l’IVA all’importazione, i dazi, i recuperi della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie di natura penale.