Con l’interpello 11.4.2016 n. 12, il Ministero del Lavoro ha espresso alcuni chiarimenti con riferimento ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto, in via esclusiva, attività di ricerca.
Con l’occasione, i tecnici ministeriali non solo hanno confermato la possibilità di derogare alla durata massima di 36 mesi del primo contratto a tempo determinato, riservata agli istituti di ricerca, tra i quali devono essere ricompresi anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, ma hanno altresì fornito alcune precisazioni in merito al numero massimo di proroghe che le parti possono stipulare.
Più in particolare, ci si è chiesti se la deroga contenuta al co. 3 dell’art. 23 del DLgs. 81/2015 per il limite dei 36 mesi possa valere anche per quello, previsto dall’art. 21, relativo al numero massimo di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti.
In estrema sintesi, per il Ministero del Lavoro, anche nel caso di contratti aventi ad oggetto attività di ricerca, è esclusa la violazione del limite di 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi fissato dall’art. 21 co. 1 del DLgs. 81/2015, pur restando ferma stando la possibilità, per l’ultima proroga, di determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi, in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca.