Contratti di appalto – Ritenute IRPEF effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017

Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta dev’essere, generalmente, versata con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.
Con un’aggiunta all’art. 25-ter del DPR 600/73, l’art. 1 co. 36 della L. 225/2016 ha previsto, dall’1.1.2017, che il versamento della ritenuta non va più effettuato entro il 16 del mese successivo se l’importo da versare per uno specifico condominio è al di sotto di 500,00 euro. Perciò, se l’importo delle ritenute è inferiore a tale soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In caso di superamento del limite, invece, il versamento rimane al 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta.
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia ha precisato che la norma riguarda anche le ritenute effettuate a dicembre 2016 da versare nel 2017 e l’obbligo di versamento a gennaio sussiste solo se si supera la soglia.
Per calcolare la soglia, invece, si devono sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Ad esempio, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400,00 euro e a marzo altre ritenute per 400,00 euro, il totale di 800,00 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 aprile.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>