La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1 co. 59, modifica l’art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i “patti contrari alla legge”, nell’ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
– di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
– una volta avvenuta la registrazione, di dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
Di fatto, con la novità normativa, la comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore di condominio è funzionale e collegata agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale (art. 1130 c.c. co. 6).
In assenza della registrazione entro 30 giorni dalla stipula, i contratti di locazione non esistono.
Chiarimenti ufficiali dovrebbero essere forniti sulla natura della sanzione che va a colpire il contratto non registrato e sulla possibilità o meno di sanarlo con una registrazione tardiva.