Con la circ. INPS 20.5.2024 n. 66 sono state fornite le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva connessa ai contratti di solidarietà di cui all’art. 6 co. 4 del DL 510/96 (conv. L. 608/96) in favore delle aziende autorizzate, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.
Sono state in particolare fornite le istruzioni alle imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30.6.2023.
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è connessa alla stipula di contratti di solidarietà. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario lavorativo e va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio.