Termina il 31.10.2018 la fase transitoria, prevista dalla legge di conversione del DL 87/2018 per rendere più graduale l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui contratti a tempo determinato, che ha consentito, per un certo periodo, che proroghe e rinnovi dei contratti a termine avvenissero ancora sulla base delle originarie disposizioni del DLgs. 81/2015.
Le nuove norme del “decreto dignità”, invece, erano già pienamente applicabili dal 14.7.2018 ai nuovi contratti, secondo quanto indicato nell’art. 1co. 2 del DL 87/2018, introdotto in sede di conversione.
Le disposizioni del DL 87/2018 prevedono che il contratto possa essere liberamente prorogato solo nei primi 12 mesi, mentre l’indicazione delle causali (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, o di natura sostitutiva, oppure esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria) è necessaria quando la proroga comporta il superamento del termine complessivo di un anno, fermo restando in ogni caso il limite massimo di 4 proroghe nell’ambito di un unico contratto.
In caso di rinnovo di un contratto a termine, invece, l’indicazione di una causale è sempre necessaria, anche quando sommando la durata del nuovo contratto ai precedenti non si superano i 12 mesi. Si ricorda, altresì, che il contratto non può avere una durata eccedente i 24 mesi.