Il Trib. Catania, con l’ordinanza 20.11.2023 n. 163, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015 nella parte in cui limita l’annullamento del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, alle ipotesi in cui venga direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Secondo il giudice siciliano, tale norma dovrebbe infatti estendere la tutela della reintegra anche alle ipotesi in cui il fatto contestato al lavoratore sia punibile con sanzioni conservative risultanti dalle previsioni del CCNL applicato al rapporto, come del resto disposto dall’art. 18 co. 4 della L. 300/70.
Nel caso di specie, uno dei tre fatti contestati al lavoratore licenziato era stato ritenuto insussistente poiché irrilevante dal punto di vista disciplinare, mentre i restanti due fatti contestati avevano rilevanza disciplinare, ma risultavano punibili con sanzioni conservative.