Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono apportate alcune rilevanti novità al regime impositivo indiretto del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
È stata prevista, in particolare, una nuova aliquota dell’imposta di registro (1,5%) da applicare al trasferimento di fabbricati abitativi accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, ceduti a banche o imprese di leasing che li abbiano dati in leasing a utilizzatori che soddisfino le condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, le condizioni agevolative dovranno essere valutate prendendo in considerazione l’utilizzatore anziché il concedente ed il contratto di leasing anziché il contratto di acquisto.
Viene disposto, inoltre, che, agli atti di cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire e ancorché assoggettati ad IVA, operati dagli utilizzatori, si applichino le aliquote dell’1,5% o del 9% a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa o meno.
Modificando l’art. 15 del TUIR poi, viene introdotta una nuova detrazione per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria (vantaggi maggiori sono previsti per i giovani di età inferiore a 35 anni).
Infine, è prevista una nuova detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.