Con riferimento alla nuova disciplina delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis del DL 50/2017 convertito, il mess. INPS 12.7.2017 n. 2887 corregge l’errore contenuto nella circ. 5.7.2017 n. 107 relativo all’inclusione degli apprendisti nel novero dei dipendenti a tempo indeterminato utili al raggiungimento del limite dei 5 dipendenti, oltre il quale imprese e professionisti non possono utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale.
Per il settore agricolo, inoltre, l’Istituto di previdenza si occupa della misura minima del compenso che deve essere riconosciuto dalle imprese, per le quali oltre al limite dimensionale, è previsto anche un limite soggettivo, che consente il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale solo utilizzando pensionati, studenti, disoccupati e soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.
Il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ammonta, in relazione alle tre aree di classificazione degli operai del settore, a:
-9,65 euro per la 1° fascia;
-8,80 euro per la 2° fascia;
-6,56 euro per la 3° fascia.