L’introduzione, ad opera del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), del “contratto di prestazione occasionale” quale modalità di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti diversi dalle famiglie (cui invece è riservato il Libretto Famiglia) non ha fatto venire meno il lavoro autonomo occasionale basato sul contratto d’opera ex art. 2222 c.c.
I due istituti convivono nell’ordinamento, differenziandosi per:
– i limiti soggettivi ed economici;
– il carattere occasionale della prestazione e le modalità di svolgimento e di gestione della stessa;
– la disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa.
Trattandosi di due fattispecie conviventi e tra loro cumulabili, non esiste divieto, per il prestatore, di ricevere nello stesso anno civile compensi relativi al “CPO” e compensi senza limiti di importo per lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, nel rispetto del limite di 5.000,00 euro, oltre il quale è d’obbligo l’assoggettamento alla contribuzione INPS Gestione separata.